Art. 2.

      1. In favore delle imprese di produzione nazionali che prestano servizi di produzione esecutiva sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, su incarico di committenti esteri, sono previsti incentivi fiscali, sotto forma di credito d'imposta, condizionati al sostenimento in Italia dalle spese di produzione, direttamente o indirettamente ad opera dei suddetti committenti esteri.
      2. Le regioni, nell'ambito delle attività di promozione dei rispettivi territori, prevedono, in favore delle imprese di cui al comma 1, la concessione di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai sensi del medesimo comma.